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PERSONE FISICHE
La Legge 80/05 dispone, a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini), quanto segue:
Art. 14 – “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (…) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui“.
In alternativa, essi possono detrarre dall’imposta lorda – a partire dall’anno 2015 (Unico/730 2016 anno d’imposta 2015) un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 30.000.
AZIENDE E SOGGETTI IRES
La Legge 80/05, a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES, recita:
Art. 14 – “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (…) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui“.
In alternativa, per i titolari di reddito s’impresa “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2, lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)“, secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro (fino all’anno 2014) e di Euro 30.000,00 a partire dall’anno 2015 possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro (fino all’anno 2014) e di Euro 30.000,00 a partire dal 2015 possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Il donatore può liberamente ed alternativamente scegliere, per le donazioni effettuate alla Associazione Diffusione Sociale Locale – Giovanni Paolo TV, se avvalersi del regime di deducibilità o di detraibilità in base alla sua convenienza fiscale. Una corretta scelta da parte del donatore di come allocare la donazione nel regime di deducibilità oppure di detraibilità presuppone l’analisi della posizione reddituale del donatore stesso.
Si ricorda che il requisito fondamentale per godere del beneficio fiscale da parte del donatore è che la donazione sia effettuata tramite bonifico, carta di credito, bancomat ed assegno non trasferibile. Non vi è alcuna agevolazione fiscale per le erogazioni in denaro effettuate in contanti.